Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale
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Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro
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Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli
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Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di
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dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il giorno 15 dello stesso mese.
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Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le
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domanda il sindaco dà notizia all'interessato per mezzo della predetta autorità. Per lo stesso tramite notifica all'interessato le decisioni delle
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del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso dà immediata notizia al sindaco dell'altro
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Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di
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elettorale, a pena di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al penultimo comma dell'art. 24 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva